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FAQ E IMBOTTIGLIAMENTO

Il documento raccoglie le principali richieste pervenute al Consorzio per mezzo dei canali comunicati, queste ed altre richieste di informazione andranno a costituire uno strumento chiave sempre più ricco di informazioni e completo: aiutateci a costruirlo! info@dellevenezie.it

Leggi le modalità di imbottigliamento e certificazione all’estero e tutte le informazioni relative alla certificazione

> vai al sito Triveneta Certificazioni

CALCOLA I COSTI DI CERTIFICAZIONE

Sei un viticoltore-vinificatore-imbottigliatore di Pinot grigio DOC delle Venezie? Vuoi sapere in anticipo a quanto ammontano i costi del processo di certificazione?

Il seguente documento contiene le principali informazioni che consentono il calcolo dei costi di Certificazione dei Vini DOC delle Venezie.

> Utilizza il foglio di calcolo, calcola i costi di Certificazione!

Produzione uve e vini

Il prodotto sottoposto alla misura dello stoccaggio amministrativo atto è possibile tenerlo all’interno dello stesso vaso vinario del prodotto libero. Diversamente, una volta certificato, il prodotto va separato.

Nell’area infotecniche del Consorzio (dellevenezie.it/info) sono disponibili i provvedimenti della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto riguardanti la sospensione temporanea dell’iscrizione delle superfici di Pinot grigio ai fini della produzione del predetto vino con Denominazione delle Venezie.

Vi informiamo che la misura ha la durata di 3 campagne viticole, 2022-2025 ma che il potenziale rivendicabile è quello a dimora alla data del 31 luglio 2021.

 

Nello specifico:

• sospensione alla rivendica delle superfici a dimora dal 1 agosto 2021

• rivendicabili le superfici a dimora fino al 31 luglio 2021

• rivendicabili le superfici risultato di estirpo di pari superficie varietà Pinot grigio già idonea

• condivisione della medesima misura con i «blocchi» di altre Denominazioni*

*Arcole, Garda, Grave, Friuli, Trentino, Valdadige, Vicenza, Venezia

È da premettere che il disciplinare di produzione prevede un’unica tipologia di Pinot grigio (anche nelle versioni spumante e frizzante) e quindi non esiste una tipologia Pinot grigio rosato o ramato delle Venezie DOC

Quindi riguardo all’intensità colorimetrica del vino se il prodotto ha una tonalità “ramato o rosato” le predette indicazioni vanno riportate in etichetta nel rispetto delle disposizioni riguardanti l’etichettatura e presentazione così come disciplinate dal DM 13 agosto 2012.

Nello specifico nella designazione e presentazione di un vino Pinot grigio «delle Venezie» DOC con una tonalità del colore “rosato” [vedi art. 6], il predetto termine può essere indicato nel sistema di etichettatura e presentazione alle condizioni previste dall’articolo 14, comma 2, del predetto DM 13 agosto 2012, che così recita:

“siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi ….. di elaborazione e o delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie. devono figurare in caratteri …….. di dimensioni non superiori a 3 mm di altezza e 2 mm di larghezza e, in ogni caso, in caratteri non superiori a ¼ rispetto a quelli usati per la DOP….”

a) RICHIESTA DI APPROVAZIONE VA APPRONTATA DA NOI ANCHE SE IL PRODOTTO VIENE DETENUTO IN CANTINA IN CONTO LAVORAZIONE?
b) LA DOLCIFICAZIONE SI PUÒ FARE ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL’APPROVAZIONE?
c) LA DOLCIFICAZIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATA SU UNA PARTITA APPROVATA ANCHE AL DI FUORI DELLA ZONA DI PRODUZIONE?
La richiesta di certificazione della partita è a vostro carico.

La dolcificazione post certificazione è ammessa purché l’azienda comunichi i nuovi dati e il quantitativo aggiunto, aumentativo, e sempre che l’operazione non modifichi la tipologia di gusto, così come già succede per le DOC del vostro territorio.

Relativamente alla dolcificazione fuori zona tale pratica non è consentita.

In relazione alla domanda di cui sopra è opportuno premettere che l’articolo 2 del disciplinare di produzione della DOC “delle Venezie” stabilisce riguardo alla costituzione della partita delle uve destinate alla:

tipologia Pinot grigio (comma 1, secondo trattino) – il divieto della presenza tra le varietà complementari (nel contesto del 15%) di quelle aromatiche, ivi compreso il Sauvignon,
tipologia bianco – la presenza di tutte le varietà ammesse alla coltivazione nella pertinente provincia, quindi comprese quelle aromatiche.
Riguardo al “taglio” (articolo 5, comma 3), è consentita nella preparazione della partita di Pinot grigio l’aggiunta di mosti o vini della tipologia <> della medesima denominazione.

Il disciplinare di produzione a tal riguardo non prevede alcuna limitazione della presenza di uve aromatiche nella partita di mosto/vino della tipologia <> che può essere successivamente impiegata nella predetta pratica.

Non essendoci alcun divieto, non dovete costituire pertanto una specifica partita di vino <> idonea al taglio senza la presenza di varietà aromatiche.

Di seguito riportiamo un esempio esplicativo. Un imbottigliatore acquista dal:

vinificatore A una partita di vino <> ottenuto dalla vinificazione di uve Pinot grigio per il 92% e Garganega per il restante 8%,
vinificatore B una partita di vino <> ottenuto dalla vinificazione di uve Garganega per il 60% e Moscato bianco per il restante 40%
e successivamente procede (ai sensi dell’articolo 5, comma 3) alla costituzione di una nuova partita da destinare al confezionamento, aggiungendo un volume di vino <> (pari al 7%) fino a raggiungere la % massima del 15% di vino diverso dal Pinot grigio.

Tutto ciò rispettando quanto prevede il comma 3, dell’articolo 5, del disciplinare di produzione che così recita:

“3. È consentita nell’elaborazione della tipologia Pinot grigio l’aggiunta di mosti o vini della tipologia “Bianco”, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione “delle Venezie”, nel limite massimo del 15%, a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve Pinot grigio impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve delle varietà complementari di cui all’art. 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi complessivamente tale percentuale.”

L’operazione enologica riguardante il “taglio” di una partita di Pinot grigio può essere effettuate con vini/mosti “bianco” della medesima denominazione.

Non è quindi ipotizzabile l’utilizzazione di vini Garganega attualmente classificati come IGT.

La DOC delle Venezie nasce a partire dalla vendemmia 2017 quindi non è possibile operare tagli con prodotti delle vendemmie precedenti.

Il Pinot grigio delle Venezie può essere tagliato unicamente con prodotti atti a bianco delle Venezie ottenuti a partire dalla vendemmia 2017.

L’operazione proposta non è quindi praticabile.

In futuro comunque è ipotizzabile, ai sensi della nuova legge 238/16, la riclassificazione di prodotti di altra DOC per essere destinati a vino atto a delle Venezie DOC bianco.

Tale operazione è realizzabile a condizione che i vini precedentemente designati con altra DOC siano compatibili con le disposizioni del disciplinare di produzione della DOC “delle Venezie” e del relativo sistema di controllo e tracciabilità.

Successivamente alla riclassificazione, tali prodotti (i cui volumi sono stati riportati nella colonna “delle Venezie DOC bianco) possono essere utilizzati per l’operazione del “taglio” di cui all’articolo 5 del disciplinare di produzione della DOC “delle Venezie”.

IL FORNITORE DI UVE POSSIEDE SIA IL PINOT GRIGIO SIA IL COMPLEMENTARE CHARDONNAY ECC. LA DICITURA PER LA PRESA IN CARICO DEL COMPLEMENTARE È: “CHARDONNAY ATTO A PINOT G. DOC DELLE VENEZIE” (TAGLIO DI CAMPAGNA)?
FORNITORE A CI CONSEGNA IL PINOT GRIGIO FORNITORE B CONSEGNA DELLO CHARDONNAY LA DICITURA DELLA PRESA IN CARICO DELL’UVA SARA’: “CHARDONNAY ATTO A BIANCO DELLE VENEZIE” (TAGLIO IN CANTINA CON MANIPOLAZIONE 7)?
Riguardo al quesito di cui sopra, relativo alle modalità di carico delle uve atte alla DOC delle Venezie si segnala quanto segue:

Va premesso che la DOC delle Venezie prevede unicamente due tipologie: il Pinot grigio (anche nelle versioni frizzante e spumante) e il Bianco.

Non esiste una “tipologia atta al taglio”.

Va premesso altresì che il vinificatore/imbottigliatore può durante il processo di preparazione della partita di Pinot grigio da destinare all’imbottigliamento operare la pratica enologica del “taglio”. Tale pratica è regolamentata dall’articolo 5, comma 3 del disciplinare di produzione che così recita:

“È consentita nell’elaborazione della tipologia Pinot grigio l’aggiunta di mosti o vini della tipologia “Bianco”, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione “delle Venezie”, nel limite massimo del 15%, a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve Pinot grigio impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve delle varietà complementari di cui all’art. 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi complessivamente tale percentuale.”

Quindi nei casi evidenziati nella domanda Lei dovrà procedere come segue:

VERSIONE 1

Nella costituzione della partita di uve destinate alla produzione di Pinot grigio elle Venezie DOC (riferimento articolo 2, comma 1 del disciplinare di produzione) le uve di Pinot grigio e Chardonnay devono provenire da un unico fornitore (una azienda agricola) e devono essere prese in carico con le seguenti dizioni:

uva Pinot grigio: “Pinot grigio atto DOC delle Venezie”
uva Chardonnay: “Chardonnay atto a Pinot grigio DOC delle Venezie”
Entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di raccolta andranno a costituire un’unica partita (Pinot grigio min 85% e Chardonnay max 15%) – tali informazioni vanno riportate nei documenti ufficiali di cantine e nel caso di cessione le informazioni andranno riportate anche nei documenti che accompagnano il mosto/vino, riportando le definizioni e i codici definiti dall’ICQRF nord-est. A tal fine si invita a consultare le slide predisposte dal predetto ufficio ministeriale in collaborazione con lo scrivente Consorzio. Le slide sono rinvenibili al seguente indirizzo:

https://dellevenezie.it/wp-content/uploads/2017/08/PINOT-G_riunione-ICQ-26-07-17_Lonigo_vers3.pdf

VERSIONE 2

Nel caso un altro fornitore (una azienda agricola) consegni unicamente dello Chardonnay, il prodotto sarà preso in carico con la seguente dizione:

uva Chardonnay: “Chardonnay atto a bianco DOC delle Venezie”
Nel caso di cessione del prodotto le informazioni, come indicato nel caso precedente, vanno riportate sia nei documenti ufficiali di cantina sia nei documenti che accompagnano il mosto/vino. Indicando anche le eventuali manipolazioni es. taglio manipolazione 7.

In relazione al potenziale della sua azienda può caricare le uve come segue:

varietà principali (almeno 50%)
Garganega atta a delle Venezie bianco
Chardonnay atto a delle Venezie bianco
varietà complementari (per la rimanente parte)
Moscato giallo atto a delle Venezie bianco
Durella atta a delle Venezie bianco
I quantitativi di uve delle varietà Moscato giallo e Durella utilizzabili per produrre la tipologia <> sono calcolati sulla base della superficie dei vigneti delle varietà principali (Garganega e Chardonnay) e della relativa produzione ottenuta nel corso della vendemmia di riferimento.

Atteso quanto stabilito all’articolo 2, comma 1, secondo trattino del disciplinare di produzione della DOC delle Venezie, le varietà di viti aromatiche che lei non può destinare alla partita di uve che rivendicherà come atta a Pinot grigio delle Venezie DOC sono:

le Malvasie
i Moscati
il Manzoni moscato
la Glera
la Palava
e il Sauvignon (anche se non aromatico)

Come disposto dal comma 3, dell’articolo 5 del disciplinare di produzione della DOC delle Venezie la pratica del “taglio” è consentita alla condizione di utilizzare “….l’aggiunta di mosti o vini della tipologia “Bianco” (vedasi articoli 1 e 2 del disciplinare), anche di annate diverse (comunque a partire dalla vendemmia 2017), appartenenti alla medesima denominazione “delle Venezie”,….”.

Non è quindi possibile utilizzare mosti o vini presi in carico come Garganega IGT delle Venezie o Garganega DOC Garda provenienti dalle vendemmie 2016 e precedenti.

Designazione e presentazione dei prodotti

Il disciplinare di produzione della DOC delle Venezie non consente l’utilizzo dei contenitori tipo keykegs.

Tenuto conto delle disposizioni Comunitarie e di quanto prevede nello specifico il comma 5, dell’articolo 7, del disciplinare di produzione che così recita: <>, le indicazioni da riportare nella designazione e quindi nell’etichetta sono:

caso 1 (disposizioni comunitarie)

“delle Venezie”
DOC
Pinot grigio
2017

caso 2 (disposizioni speciali di cui al comma 5, articolo 7 del disciplinare di produzione)

Pinot grigio
“delle Venezie”
DOC
2017

No! Il Piano dei controlli della DOC “delle Venezie” prevede espressamente l’uso della fascetta.

La struttura incaricata dal MIPAAF per la certificazione dei vini DOC “delle Venezie” e IGT “Trevenezie” è la società Triveneta certificazioni Srl.

SEDE:
Via Antonio Altan 83/3 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
info@triveneta.wine
+39 0498258613
Le tariffe che Lei dovrà pagare per le diverse attività svolte sono riportate nelle allegate tabelle, parti integrantiI dei Piani dei controlli della DOC “delle Venezie” e IGT “Trevenezie”

I piani dei controlli sono rinvenibili cliccando qui

DOC “delle Venezie”: Download

IGT “Trevenezie”: Download

Triveneta Certificazioni – Tariffe per il piano dei controlli della DOC “delle Venezie”

VITICOLTORI: 0,30€/ql di uva rivendicata
INTERMEDIARI UVE: 0,15€/ql di uva venduta
VINIFICATORI: 0,35€/ql di vino rivendicato
INTERMEDIARI VINO: 0,28€/hl di vino atto e certificato venduto
IMBOTTIGLIATORI: 0,35€/hl di vino imbottigliato
NB: Per quanto riguarda le spese di controllo a carico degli imbottigliatori esteri, si specifica che le spese effettivamente sostenute dagli ispettori in occasione delle verifiche ispettive annuali sono a carico delle aziende sorteggiate.

TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE
COSTI RIFERITI A CIASCUN CAMPIONE

PRELIEVO CAMPIONI €20 per ogni campione sottoposto a certificazione di idoneità
LABORATORI: €30 per ogni campione sottoposto ad analisi presso il laboratorio:
Laboratorio di analisi e ricerca dell’Istituto Nord Est Qualità S.r.l.
ISVEA S.r.l.
CSI SPA
Vassanelli Lab
S.r.l. Laboratorio chimico T2i – trasferimento tecnologico e innovazione S.c.a.r.l.
Chirale S.A.S. di Franchi Stefania & C
Laboratorio Enologico ex Allievi Scuola Enologica Conegliano soc. Coop
Laboratorio Enologico Cons. Vol. Tut. Vini Colli
Laboratorio enochimico Brava S.r.l.
Consorzio per la Tutela dell’Asti
Valoritalia Laboratori S.r.l.
Imavi S.r.l.
Fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario di San Michele all’Adige
COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONI €0,15 ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione di idoneità
*Le tariffe/costi riportate sono al netto dell’IVA

TRIVENETA CERTIFICAZIONI
TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI DELLA IGT “TREVENEZIE”
VITICOLTORI: €0,03 / ql di uva
INTERMEDIARI UVE: €0,02 / ql di uva venduta
VINIFICATORI: €0,03 / ql di vino rivendicato
Nel caso di mosti e/o vini generici (senza DO o IG) utilizzato per il taglio fino al massimo del 15% del prodotto IGP, si applica la tariffa vinificatori
INTERMEDIARI VINO: €0,02 / hl di vino IG venduto
IMBOTTIGLIATORI: €0,03 / hl di vino imbottigliato
NB
1) Nel caso di imbottigliamento di vino ad I.G. derivante da riclassificazione di prodotti destinati alla D.O. sarà applicata, sui quantitativi di prodotto imbottigliato, la tariffa di imbottigliatori ridotta dei costi già sostenuti in qualità di viticoltore, e/o intermediario delle uve destinate alla vinificazione, e/o intermediari di vini sfusi, e/o vinificatore
2) Nel caso di imbottigliamento di vino I.G. derivante da declassamento di prodotti a D.O. la tariffa imbottigliatori applicabile è da considerarsi assorbita dalle quote già versate per le precedenti attività di controllo e/o certificazione in qualità di viticoltore, e/o intermediario delle uve destinate alla vinificazione, e/o intermediari di vini sfusi, e/o vinificatore

*Le tariffe/costi riportate sono al netto dell’IVA

Riguardo alla richiesta di cui sopra si fa riferimento al piano dei controlli che è comunque rinvenibile nel sito del consorzio al seguente indirizzo: www.dellevenezie.it/area-download-igt.

Per l’imbottigliamento il Piano prevede un costo di € 0,35 € /hl di vino imbottigliato (+IVA)

Il valore di ciascuna fascetta (sia nella versione autoadesiva che carta colla) è di € 0,015 (+IVA).

Nel caso specifico di fornitura di vino sfuso al cliente che poi provvederà direttamente all’imbottigliamento le fascette devono essere acquistate da chi imbottiglierà il prodotto. L’OdC poi provvederà alla consegna delle pertinenti fascette.

L’imbottigliatore estero entrerà automaticamente nel registro informatizzato dell’Organismo di controllo in base ai dati riportati nei documenti di accompagnamento del prodotto.

Terminate le operazioni di confezionamento l’imbottigliatore dovrà darne comunicazione all’OdC.

All’imbottigliatore estero, analogamente a qualsiasi operatore nazionale, l’Organismo di controllo comunicherà la richiesta di pagamento della quota di imbottigliamento in relazione all’effettivo volume confezionato.

per dettagli, modalità e modulistica vedi area dedicata del sito

www.dellevenezie.it/faq-calcolo-costi/

STOCCAGGIO

Il materiale cartaceo con adesivo acrilico a base acquosa costituente le fascette dei vini D.O.C. e D.O.C.G. risente delle variazioni climatiche dell’ambiente di stoccaggio; il predetto prodotto, pertanto:

a) dovrà essere conservato in un luogo asciutto ed a temperatura ambiente costante evitando l’esposizione alla luce diretta del sole (condizioni ottimali a 20 – 25 °C e 50 – 60 % di umidità relativa);

b) dovrà essere conservato nelle confezioni originali integre fino al momento dell’utilizzo.

IMPIEGO

a) la fascetta autoadesiva deve essere applicata su una superficie perfettamente asciutta esercitando una pressione uniforme efficace (per le fascette autoadesive dei vini DOC risulta ottimale una pressione di applicazione pari a 1 kgf/cm);

b) l’applicazione della fascetta su superfici diverse dal vetro (migliore condizione di adesivizzazione) non permette di garantire a priori le stesse qualità di adesione;

c) aumentando la rugosità della superficie diminuisce la forza di adesione;

d) sconsigliato l’utilizzo di prodotti “distaccanti” a base siliconica, in merito alle capsule in PVC, polilaminato, ecc..

I contrassegni attualmente sono nella versione standard, senza alcuna personalizzazione.

Il colore è azzurro in varie tonalità

Le dimensioni dell’autoadesivo sono:

  • 105×17, generalmente disposte a girocollo sulle bordolesi. Sono distribuite in bobine orizzontali (Pizze) da 4000 pezzi. Alle aziende vengono date in numero corrispondente alla partita da imbottigliare e le bobine vengono “spezzate” al bisogno.
  • oppure 80×17 generalmente disposte in verticale sul capsulone sulle Champagnotte. (sono quelle che normalmente si usano per il Prosecco e gli spumanti in genere).   Sono distribuite in bobine verticali da 4000 – 8000 pezzi. Alle aziende vengono date in numero corrispondente alla partita da imbottigliare e le bobine vengono “spezzate” al bisogno  
  • Per la tipologia carta colla il formato è 120×17 mm con possibilità di taglio fino a 80 x 17 mm

I contrassegni della tipologia “carta colla” possono essere accorciati mediante taglio prima dell’applicazione.

Il taglio è possibile purché vengano rispettate e mantenute integre tutte le diciture stampate sul contrassegno medesimo (DM 2 agosto 2011).

dimensione 105×17

dimensione 80×17

Per imbottigliare all’estero il Pinot Grigio “delle Venezie” DOC, vanno rispettate le seguenti condizioni:

il vino allo stato sfuso che viene spedito all’estero per essere imbottigliato deve rispettare le disposizioni di cui al Piano di controllo-scheda n. 2 vinificatore e quindi deve avere la prescritta idoneità chimico fisica ed organolettica rilasciata secondo le procedure ministeriali dalla struttura di controllo “Triveneta Certificazioni”;
con l’emissione del documento di trasporto da parte del vinificatore/esportatore (Piano controllo: scheda n. 2 vinificatore), “Triveneta Certificazioni” prende atto del nominativo del soggetto/imbottigliatore destinatario del vino e in automatico lo iscrive al sistema di controllo;
l’imbottigliatore dovrà chiedere a “Triveneta Certificazioni” le fascette (il numero deve essere coerente con il numero di bottiglie da confezionare);
terminate le operazioni di imbottigliamento la ditta estera provvede alla rendicontazione delle operazioni eseguite comunicando a “Triveneta Certificazioni” l’importatore/imbottigliatore estero è soggetto alle attività di verifica documentali/analitiche/ispettive come qualsiasi altro imbottigliatore nazionale.

per dettagli, modalità e modulistica vedi area dedicata del sito

www.dellevenezie.it/faq-calcolo-costi/

Si. Le disposizioni nazionali e il disciplinare della DOC “Delle Venezie” stabiliscono che la fascetta va applicata su tutti i tipi di confezioni, compresi i bag-in-box, e deve essere applicata in modo da impedirne il riutilizzo.

I vini Pinot grigio “delle Venezie” DOC possono essere immessi al consumo solo nelle bottiglie di vetro fino a 6 litri chiuse con tappo raso bocca ed a vite a vestizione lunga. E’ consentito altresì l’uso del bag in box nei volumi da 2 a 6 litri. Per la tipologia spumanti si possono usare le bottiglie di vetro fino 18 litri. Quindi tutto i vini della DOC “delle Venezie” devono essere imbottigliati e soprattutto ogni confezione deve riportare il contrassegno di Stato a garanzia del processo produttivo verificato e certificato dalla struttura di controllo appositamente incaricata, ossia “Triveneta Certificazioni”.

Norme transitorie, altre disposizioni

In merito alle superfici atte a Pinot grigio, riportate unicamente quelle dalle quali avete ottenuto le uve che lo scorso anno avete destinato alla produzione di IGT, relativamente al codice ICQRF potete riportarlo di seguito all’indirizzo dello stabilimento.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha stabilito, come da tabella allegata, il contributo per il periodo secondo semestre 2017/primo quadrimestre 2018 – 2017/2018 (DISCIPLINATO DALL’ARTICOLO 7 DELLO STATUTO)

Quota come da delibera CdA per 2017-2018
VITICOLTORI OGNI 100 Q DI UVA RIVENDICATA €9,00
VINIFICATORI OGNI 70 HL DI VINO RIVENDICATO €11,00
IMBOTTIGLIATORI OGNI 70HL DI VINO IMBOTTIGLIATO €14,00
Il contributo relativo al rimanete periodo dell’anno 2018 sarà determinato dal CdA sulla scorta dei dati della dichiarazione vitivinicola della vendemmia 2017.

Ai sensi dell’art. 6 dello statuto consortile l’importo che dovete versare per diventare socio del Consorzio tutela DOC delle Venezie nel vostro caso è di € 300,00

Di seguito si riporta la tabella con gli importi delle quote di ammissione stabilite dall’articolo 6 dello statuto per ciascun operatore in relazione all’attività prevalente svolta al momento della richiesta di adesione a socio del Consorzio tutela DOC delle Venezie

Quota iscrizione
VITICOLTORI: €10,00
VINIFICATORI: €300,00
IMBOTTIGLIATORI €500,00

Dovete riportare nel modulo di iscrizione solo i quantitativi di uve prodotti dai vigneti da voi condotti, così come risulta nella vostra dichiarazione di raccolta uve;

Per quanto riguarda il vino dovete riportare sia i volumi ottenuti dalle predette uve sia i volumi ottenuti dalla trasformazione delle uve acquistate.

Certo, fino al 31 luglio 2018 l’Azienda potrà, secondo la prassi vigente, riclassificare i vini da IGT marca trevigiana/veneto ad IGT delle Venezie, senza dover produrre comunicazioni supplementari.

Ai sensi dei DM di etichettatura transitoria di ciascuna IGT, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2017 e il 31 luglio 2018 le ditte possono gestire le pratiche e le movimentazioni secondo le disposizioni vigenti, quindi anche le riclassificazioni.

I vini Pinot grigio, anche quelli in abbinamento ad altri vitigni, provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017 e precedenti, e ottenuti in conformità alle norme del preesistente disciplinare, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, purché:

siano confezionate entro il 31 luglio 2018 e
i produttori interessati abbiano presentato l’apposita dichiarazione dei quantitativi detenuti (sfusi) alla data del 1° agosto 2017 all’Ufficio competente per territorio dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari ed al competente organismo di controllo entro il 30 settembre 2017.
Per i vini che sono stati imbottigliati alle condizioni di cui sopra non esistono termini ultimi per la loro commercializzazione.

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37121 Verona
CF 04418130276

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