disciplinare art. 5 comma 3
Come disposto dal comma 3, dell’articolo 5 del disciplinare di produzione della DOC delle Venezie la pratica del “taglio” è consentita alla condizione di utilizzare “….l’aggiunta di mosti o vini della tipologia “Bianco” (vedasi articoli 1 e 2 del disciplinare), anche di annate diverse (comunque a partire dalla vendemmia 2017), appartenenti alla medesima denominazione “delle Venezie”,….”.
Non è quindi possibile utilizzare mosti o vini presi in carico come Garganega IGT delle Venezie o Garganega DOC Garda provenienti dalle vendemmie 2016 e precedenti.