Bianco DOC Delle Venezie per taglio può contenere aromatici
In relazione alla domanda di cui sopra è opportuno premettere che l’articolo 2 del disciplinare di produzione della DOC “delle Venezie” stabilisce riguardo alla costituzione della partita delle uve destinate alla:
tipologia Pinot grigio (comma 1, secondo trattino) – il divieto della presenza tra le varietà complementari (nel contesto del 15%) di quelle aromatiche, ivi compreso il Sauvignon,
tipologia bianco – la presenza di tutte le varietà ammesse alla coltivazione nella pertinente provincia, quindi comprese quelle aromatiche.
Riguardo al “taglio” (articolo 5, comma 3), è consentita nella preparazione della partita di Pinot grigio l’aggiunta di mosti o vini della tipologia <
Il disciplinare di produzione a tal riguardo non prevede alcuna limitazione della presenza di uve aromatiche nella partita di mosto/vino della tipologia <
Non essendoci alcun divieto, non dovete costituire pertanto una specifica partita di vino <
Di seguito riportiamo un esempio esplicativo. Un imbottigliatore acquista dal:
vinificatore A una partita di vino <
vinificatore B una partita di vino <
e successivamente procede (ai sensi dell’articolo 5, comma 3) alla costituzione di una nuova partita da destinare al confezionamento, aggiungendo un volume di vino <
Tutto ciò rispettando quanto prevede il comma 3, dell’articolo 5, del disciplinare di produzione che così recita:
“3. È consentita nell’elaborazione della tipologia Pinot grigio l’aggiunta di mosti o vini della tipologia “Bianco”, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione “delle Venezie”, nel limite massimo del 15%, a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve Pinot grigio impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve delle varietà complementari di cui all’art. 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi complessivamente tale percentuale.”