Bianco DOC Delle Venezie per taglio può contenere aromatici

09, Gen 2019 | faq

In relazione alla domanda di cui sopra è opportuno premettere che l’articolo 2 del disciplinare di produzione della DOC “delle Venezie” stabilisce riguardo alla costituzione della partita delle uve destinate alla:

tipologia Pinot grigio (comma 1, secondo trattino) – il divieto della presenza tra le varietà complementari (nel contesto del 15%) di quelle aromatiche, ivi compreso il Sauvignon,
tipologia bianco – la presenza di tutte le varietà ammesse alla coltivazione nella pertinente provincia, quindi comprese quelle aromatiche.
Riguardo al “taglio” (articolo 5, comma 3), è consentita nella preparazione della partita di Pinot grigio l’aggiunta di mosti o vini della tipologia <> della medesima denominazione.

Il disciplinare di produzione a tal riguardo non prevede alcuna limitazione della presenza di uve aromatiche nella partita di mosto/vino della tipologia <> che può essere successivamente impiegata nella predetta pratica.

Non essendoci alcun divieto, non dovete costituire pertanto una specifica partita di vino <> idonea al taglio senza la presenza di varietà aromatiche.

Di seguito riportiamo un esempio esplicativo. Un imbottigliatore acquista dal:

vinificatore A una partita di vino <> ottenuto dalla vinificazione di uve Pinot grigio per il 92% e Garganega per il restante 8%,
vinificatore B una partita di vino <> ottenuto dalla vinificazione di uve Garganega per il 60% e Moscato bianco per il restante 40%
e successivamente procede (ai sensi dell’articolo 5, comma 3) alla costituzione di una nuova partita da destinare al confezionamento, aggiungendo un volume di vino <> (pari al 7%) fino a raggiungere la % massima del 15% di vino diverso dal Pinot grigio.

Tutto ciò rispettando quanto prevede il comma 3, dell’articolo 5, del disciplinare di produzione che così recita:

“3. È consentita nell’elaborazione della tipologia Pinot grigio l’aggiunta di mosti o vini della tipologia “Bianco”, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione “delle Venezie”, nel limite massimo del 15%, a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve Pinot grigio impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve delle varietà complementari di cui all’art. 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi complessivamente tale percentuale.”

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