Pubblicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2020/419 del 30 gennaio 2020
La Commissione europea aveva pubblicato due regolamenti che derogano per il settore del vino alla normativa europea in materia di azioni di promozione per i paesi terzi:
– il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione del 30 gennaio 2020 che deroga, in via eccezionale, alle disposizioni dell’articolo 45 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevedendo la possibilità di aumentare temporaneamente il contributo massimo dell’Unione alle azioni di promozione portandolo dal 50% al 60% della spesa ammissibile.
– Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/133 della Commissione del 30 gennaio 2020 che prevede, derogando alle disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, che gli Stati Membri possono apportare, ogniqualvolta necessario nel corso di un determinato esercizio finanziario, modifiche ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo.
Inoltre, annunciavo la pubblicazione imminente di un regolamento delegato che prevede una deroga alle disposizioni del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149. Questo regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 84 del 20 marzo 2020 e entrerà in vigore il 23 marzo 2020. Si tratta del Regolamento delegato (UE) n. 2020/419 del 30 gennaio 2020.
Questo regolamento contiene le seguenti disposizioni:
a) In deroga all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, la durata del sostegno erogato a un beneficiario in un dato paese terzo o mercato di un paese terzo per la misura della promozione può essere prorogata oltre il periodo di cinque anni ma non oltre il 15 ottobre 2023.
b) In deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, gli Stati membri possono consentire ai beneficiari di un’operazione in corso nell’ambito della misura di promozione di trasmettere, mediante notifica all’autorità competente, il cambiamento del mercato di destinazione di tale operazione, anche se questo cambiamento modifica l’obiettivo iniziale dell’operazione. Tali modifiche non richiedono la previa approvazione da parte dell’autorità competente.
c) In deroga all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, se un cambiamento del mercato di destinazione di un’operazione già approvata è stato notificato all’autorità competente, il sostegno è versato per le azioni individuali già attuate nell’ambito della suddetta operazione, se tali azioni sono state integralmente attuate e sono state sottoposte a controlli amministrativi e, se del caso, a controlli in loco in conformità al capo IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.
fonte: UIV