COVID-19-DPCM 8 marzo 2020

09, Mar 2020 | post

Di seguito testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri (G.U. n.59 dell’8 marzo 2020) – recante ulteriori più stringenti misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, nonché misure di informazione e prevenzione.

 

Il provvedimento – che produce effetti dalla data di ieri (8 marzo) fino al 3 aprile prossimo, salvo diverse disposizioni contenute nelle singole misure – rimodula le aree più interessate dall’epidemia (cd zona arancione o di sicurezza) e individua ulteriori misure a carattere nazionale.

I territori più interessati dall’epidemia, e per i quali l’articolo 1 detta misure più restrittive, sono ora la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

 

Rinviando alla lettura del decreto per le singole prescrizioni, si evidenziano di seguito alcune delle misure di interesse:

  1. Disposizioni in materia di attività commerciali e pubblici esercizi

a) Nei territori della regione Lombardia e delle 14 Province sopra indicate l’articolo 1 dispone quanto segue:

– le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione (art. 1, co. 1, lett n);

– le “attività commerciali, diverse da quelle di cui alla lettera n)” sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Si fa presente che, in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno rimanere chiuse;

– le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati sono chiuse nelle giornate festive e prefestive. Nei giorni feriali il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Anche in questo caso, in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno rimanere chiuse. La chiusura non è disposta per le farmacie e parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Disposta anche la sospensione delle attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati (art 1, co. 1, lett. g), musei e altri istituti di cultura (art 1, co. 1, lett. l), nonché di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centro culturali, centri sociali e centri ricreativi (art. 1, co. 1, lett. s)

b) Nel resto del territorio nazionale, l’articolo 2 dispone quanto segue:

– consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione (art. 2, co. 1, lett.e);

– “fortemente raccomandato” presso gli altri esercizi commerciali, diverse da quelle di cui alla lettera e)” all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori (art. 2, co 1. lett.f);

– sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione (art. 2, co 1. lett.c).

  2. Disposizioni in materia di lavoro

Nei territori della regione Lombardia e delle 14 Province sopra indicate, l’articolo 1, comma 1, lettera a), dispone la misura del divieto di ogni spostamento in entrata e uscita dai territori e all’interno degli stessi, salvo che per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

Si ritiene, pertanto, che nelle tre ipotesi sopra citate, tra cui quella delle “comprovate esigenze lavorative”, la mobilità sia consentita. E’ consigliabile, sul punto, che ogni prestatore di lavoro porti con sè un qualunque documento che attesti che sta svolgendo la propria attività lavorativa (es. una comunicazione (anche una email) del datore di lavoro che confermi al dipendenti di doversi recare in ufficio (o sul territorio, in base alle mansioni), ma anche una copia della lettera di assunzione con l’indicazione delle mansioni da svolgere e una busta paga che attesti la vigenza del rapporto di lavoro).

Conferma tale lettura quanto disposto dal medesimo art. 1, comma 1, lettera e), laddove il decreto “raccomanda” ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma la fruibilità senza accordo scritto dello smart working (art. 2, comma 1, lettera r). A differenza della previsione di cui all’art. 1, punto a) sopra analizzata, infatti, la disposizione non è vincolante e perentoria; si tratta di una mera raccomandazione, che lascia alla valutazione prudente del datore di lavoro la decisione se dare seguito o meno alla raccomandazione medesima.

Da ultimo, meritano un profilo di attenzione le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera m) e comma 2) lettere c) e d), dove in sostanza viene ribadito che la certificazione di malattia segue comunque l’iter che vede coinvolto il medico di base o il pediatra di base e che per considerare in malattia, ai fini di legge e della contrattazione collettiva (comporto, integrazioni retributive, ecc.) un soggetto che si trovi nelle condizioni ivi previste, è sempre necessario un certificato medico che attesti quelle condizioni.

Quanto sopra in risposta a richieste di chiarimenti relativamente a comunicazioni di pubbliche autorità dei giorni scorsi che consideravano i soggetti in quarantena o con divieto di uscire o entrare nelle zone rosse, “automaticamente” in malattia.

 

  3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

L’articolo 3 del provvedimento detta anche ulteriori misure di informazione e prevenzione da seguire sull’intero territorio nazionale.

In particolare si segnala:

– l’espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi stretta necessità e di evitare luoghi affollati;

– la raccomandazione di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

– la “forte” raccomandazione per i soggetti, che presentano sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

 

  4. Esecuzione e monitoraggio attuazione delle misure – sanzioni penali

Al Prefetto territorialmente competente è affidata l’esecuzione delle misure previste dall’articolo 1 per la Regione Lombardia e le 14 Province sopra indicate, nonché il monitoraggio della attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti (art. 4, comma 1).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi previsti nel d.P.C.M. in commento, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, ai sensi dell’art 650 c.p. (art. 4, comma 2).

Si anticipa il testo dell’Ordinanza n.646 del Capo Dipartimento della Protezione adottata in data odierna – e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – con la quale si danno chiarimenti sulla corretta portata dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del d.P.C.M. emanato oggi, su cui si è riferito con nota odierna.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1, lettera a) sopra citato detta la seguente misura: “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo – ossia regione Lombardia e delle 14 Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia – nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

L’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 646, in allegato, precisa che tale misura si applica alle sole persone fisiche, come indicato letteralmente nella disposizione richiamata. E’ pertanto “esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate”. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) “non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute”.

Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni della presente ordinanza.

Tale previsione normativa è stata ribadita anche  dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  con un Comunicato Stampa

 

fonte: UIV

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